Di Redazione 11-dic-2018 15.11.52

Fatturazione Elettronica: tutte le novità del Decreto

Facciamo il punto sull'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che scatterà il 1° Gennaio 2019, a seguito del Decreto Fiscale 23 ottobre 2018, n. 119 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247).

Come già noto questo obbligo riguarda sia le operazioni B2B che quelle B2C e gli unici esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica sono soltanto i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011), e quelli che rientrano nel regime forfettario (art. 1, comma da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Rispetto a quanto finora noto, il Decreto introduce alcune importanti novità negli articoli che vanno dal 10 al 14: vediamo quali sono e in cosa consistono.

Attenuazione delle sanzioni

Nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa, seppur tardivamente, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 (ovvero fino al 30 giugno) l'art. 10 del Decreto attenua i soli effetti sanzionatori. Non verrà dunque applicata nessuna sanzione ai contribuenti che emetteranno fattura elettronica oltre il termine indicato dalla norma, purché questo avvenga nei termini utili rispetto all'imposta per la liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).

Si applicano, invece, con riduzione dell'80 per cento, nel caso in cui le fatture emesse tardivamente partecipano alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo. Le stesse attenuazioni saranno applicate anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Emissione delle fatture

In funzione delle nuove disposizioni presenti nell'art. 11 del Decreto, che saranno applicate a partire dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture deve essere fatta entro 10 giorni dallo svolgimento delle operazioni che esse documentano. Chi si avvarrà della possibilità di emettere la fattura in una data diversa da quella di effettuazione dell'operazione dovrà darne evidenza nel documento stesso. Un obbligo che non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. Nell'arco di tali 10 giorni la fattura dovrà anche essere trasmessa.

Annotazione delle fatture

L'art. 12 dispone che le fatture emesse sono soggette ad annotazione il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata svolta, ad eccezione delle operazioni di "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (art. 21, comma 4, terzo periodo lettera b) D.P.R. 633/1972): in questo caso le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione, con riferimento allo stesso mese.

Registrazione degli acquisti

L'art. 13 del nuovo decreto abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 633/1972 in quanto tale adempimento è automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio.

Detrazione dell'IVA

L'art. 14 del decreto interviene infine sulle modalità di detrazione IVA. Sarà più semplice scontare l'imposta anche quando le fatture arrivano il mese successivo a quello di acquisto. Potrà infatti essere esercitato il diritto alla detrazione per i documenti di acquisto relativi al mese precedente, anche se la fattura viene emessa scavalcando il mese, purché la fattura sia annotata entro il giorno 16, ovvero entro la data prevista per la liquidazione. L'unico caso in cui si dovrà ancora rimandare di un mese la detrazione IVA riguarda le fatture di acquisto relative a operazioni svolte nell'anno precedente. In questo caso sarà possibile detrarre a gennaio solo i documenti pervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Leggi il testo completo del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 sulla Gazzetta Ufficiale.

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